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18/01/2011
Credito IVA superiore a 10.000 euro. compensazioni con visto di conformità
Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, per importi superiori a € 10.000 annui, può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.
Inoltre, per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato quale passaggio di garanzia dell'effettività del credito.
Si osserva, che qualora il credito IVA sia di importo pari o inferiore a euro 10.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le consuete regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali. Inoltre, le suddette restrizioni non operano nemmeno per le cd. “compensazioni interne” (IVA con IVA).

