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06/06/2018
dal 1 luglio 2018 stop ai contanti per pagare gli stipendi
Dal 1° luglio scatta il divieto di pagare le retribuzioni in contanti.
Le nuove disposizioni obbligano i datori di lavoro o committenti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
· bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
· strumenti di pagamento elettronico;
· emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
Il divieto di utilizzare i contanti ha effetto anche in caso di frazionamento della retribuzione in importi per frazione di mese.
Il divieto di pagamento dello stipendio a mezzo di denaro contante si applica ai rapporti:
· contratti di lavoro a tempo indeterminato;
· contratti di lavoro a tempo determinato;
· contratti di lavoro parziali, part time e di apprendistato;
· contratti di lavoro instaurati dalle cooperative in base alla legge n. 142/2001;
· contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione del divieto di pagamento in contanti:
· i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;
· il lavoro domestico;
· i rapporti rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.
Da chiarire è la possibilità di continuare a corrispondere in contanti eventuali anticipi di cassa per sostenere, ad esempio, le spese inerenti l’attività lavorativa. Gli anticipi di cassa, non rappresentando elementi della retribuzione, ed essendo provati dai documenti giustificativi, non dovrebbero rientrare nell’obbligo della tracciabilità delle retribuzioni, pur osservando gli obblighi in materia di antiriciclaggio.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Ne deriva che la prova del pagamento dovrà essere fornita con altri mezzi (copia del bonifico e altre modalità tracciabili).
Ai datori di lavoro o committenti che violano il divieto di pagamento della retribuzione in denaro contante si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. L’accertamento dell’illecito amministrativo spetta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, agli ispettori del lavoro, e dato che la violazione costituisce illecito economico-finanziario, rientrano tra i soggetti controllori anche la Guardia di finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Entrate

